Permessi allattamento INPS: chi ne ha diritto e come richiederli
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Tra le tutele per chi diventa genitore ci sono i permessi per allattamento, che la legge chiama “riposi giornalieri”. Non riguardano solo la poppata: sono ore di assenza retribuita pensate per la cura del bambino nel suo primo anno di vita. Spettano alle madri e ai padri lavoratori dipendenti e non vanno confusi con il congedo parentale.
Chi può chiederli, quante ore spettano e come si presenta la domanda sono le domande più frequenti. Le regole principali sono fissate dagli articoli 39 e 40 del D.Lgs. 151/2001 (Testo unico maternità e paternità) e dalle indicazioni aggiornate dell’INPS.
In questa guida trovi chi ha diritto, il calcolo delle ore, i casi particolari (gemelli, asilo nido aziendale, padre) e la procedura corretta per la domanda. Le informazioni sono di carattere generale: per il tuo caso specifico conviene sempre verificare con l’INPS o con un patronato.
Cosa sono i permessi allattamento (riposi giornalieri)
I “riposi giornalieri” sono periodi di assenza retribuita che il datore di lavoro deve concedere alla lavoratrice madre durante il primo anno di vita del bambino. Servono a occuparsi del neonato e comportano il diritto a uscire dall’azienda durante l’orario di lavoro.
La durata è di regola due periodi di un’ora ciascuno, cumulabili nella giornata: in pratica due ore di permesso al giorno, da concordare con il datore di lavoro. In mancanza di accordo, l’articolazione viene stabilita dalla Direzione Provinciale del Lavoro.
Attenzione a un punto che genera equivoci: le ore di riposo sono considerate ore di lavoro ordinario a tutti gli effetti, quindi non riducono ferie, tredicesima o anzianità. Non sono previsti trattamenti economici sostitutivi della fruizione del diritto.
Per capire come si incastra con la cura quotidiana del bambino, può essere utile leggere anche la nostra guida su allattamento al seno, posizioni e quante ore, che spiega come riconoscere i segnali di fame e sazietà del neonato.
Chi ha diritto: madri e padri lavoratori dipendenti
Destinatari dei riposi sono le lavoratrici e i lavoratori dipendenti, compresi i lavoratori naviganti, marittimi e dell’aviazione civile assicurati ex IPSEMA. Il diritto riguarda anche l’adozione e l’affidamento: in quel caso le ore si fruiscono entro il primo anno dall’ingresso in famiglia del minore.
Restano invece escluse le lavoratrici domestiche e a domicilio, che non hanno diritto ai riposi giornalieri. Per le lavoratrici autonome (artigiane, commercianti, coltivatrici dirette, libere professioniste) non è previsto questo istituto, che è riservato al lavoro dipendente.
I requisiti richiesti
Per accedere al beneficio servono due condizioni di base: un valido rapporto di lavoro in corso e un minore vivente. La domanda si presenta prima dell’inizio del periodo di riposo e comunque non oltre l’anno di prescrizione.
Il diritto non dipende dal tipo di allattamento: le ore sono riconosciute anche in caso di allattamento misto o di allattamento artificiale, perché la norma tutela la cura del bambino e non la modalità di nutrizione. Ne parliamo anche nella guida su allattamento misto senza confusione.
Quante ore spettano: 2 ore o 1 ora al giorno
La quantità di ore dipende dall’orario giornaliero di lavoro. Se l’orario è di almeno sei ore al giorno, spettano due ore di riposo; se è inferiore a sei ore, spetta una sola ora. È il criterio fissato dall’articolo 39 e ripreso dall’INPS.
Le due ore possono essere godute anche in modo cumulato, per esempio uscendo un’ora prima e rientrando un’ora dopo. L’orario va concordato con il responsabile: la legge non impone una collocazione fissa, ma tiene conto delle esigenze del neonato e dell’attività lavorativa.

Asilo nido aziendale: le ore si dimezzano
Se il datore di lavoro mette a disposizione un asilo nido o altra struttura idonea nell’unità produttiva o nelle immediate vicinanze, i riposi si riducono della metà: un’ora se l’orario è pari o superiore a sei ore, mezz’ora se è inferiore.
La logica è semplice: la vicinanza della struttura consente di raggiungere il bambino in meno tempo, quindi serve meno permesso. Il dimezzamento si applica solo quando la struttura è quella messa a disposizione dal datore di lavoro.
Parto gemellare o plurimo: le ore raddoppiano
In caso di parto gemellare o plurimo i riposi raddoppiano, così come in caso di adozione o affidamento di due o più bambini. Con due gemelli, quindi, si passa a quattro ore al giorno (o due, se l’orario è sotto le sei ore).
Le ore aggiuntive possono essere utilizzate anche dal padre lavoratore dipendente, in alcuni casi fin dal periodo di congedo di maternità della madre. Per i dettagli conviene confrontarsi con il datore di lavoro e con l’INPS.
Il padre: quando può usare i riposi giornalieri
Anche il padre lavoratore dipendente può fruire dei riposi, ma solo nei casi previsti dall’articolo 40. Il primo è quando i figli sono affidati al solo padre; il secondo quando la madre lavoratrice dipendente non se ne avvale, quindi in alternativa a lei.
Il terzo caso è quello in cui la madre non è lavoratrice dipendente (per esempio è autonoma o casalinga); il quarto riguarda la morte o la grave infermità della madre. Fuori da queste ipotesi il padre non può chiedere i riposi al posto della madre.
C’è poi un limite temporale importante: se la madre non è lavoratrice dipendente, il padre può usare i riposi dal giorno successivo ai tre mesi dopo il parto, cioè dopo la fine del periodo di maternità riconosciuto per legge. Prima di quel momento, salvo i casi di parto plurimo, non può.
Il padre non può invece chiedere i riposi se la madre lavoratrice dipendente è in astensione obbligatoria o facoltativa, oppure è assente per aspettativa, permessi non retribuiti o pause per part-time verticale. Sono le esclusioni indicate dall’INPS.
Madre casalinga: cosa dice l’INPS
Per la madre casalinga l’INPS, con la circolare n. 112 del 2009, ha recepito un orientamento del Consiglio di Stato: il padre dipendente può fruire dei riposi quando la madre è oggettivamente impossibilitata ad accudire il neonato perché impegnata in altre attività.
Servono però condizioni documentate, come accertamenti sanitari, cure mediche o la partecipazione a pubblici concorsi. Non basta, quindi, la sola condizione di madre casalinga: va dimostrata l’impossibilità oggettiva di occuparsi del bambino in quel momento.
Quanto si percepisce: l’indennità è pari alla retribuzione
Durante i riposi giornalieri si ha diritto a un’indennità pari alla retribuzione. Nella maggior parte dei casi l’anticipa il datore di lavoro in busta paga e poi la recupera tramite conguaglio con l’INPS.
Le ore di assenza sono considerate ore di lavoro ordinario: non incidono sul rapporto di lavoro e non vanno a intaccare ferie, permessi o scatti. La retribuzione dei riposi è quindi piena e non ridotta.
La legge non consente trattamenti economici sostitutivi: il diritto va esercitato fruendo delle ore, non convertito in denaro. Il datore di lavoro non può obbligare a rinunciarvi né “monetizzarli”.
Per un quadro completo delle altre misure per chi ha un figlio piccolo, puoi leggere la nostra guida su bonus e congedi per neogenitori 2026, con importi e requisiti aggiornati.
Riposi giornalieri e congedo parentale: le differenze
I riposi giornalieri e il congedo parentale sono due istituti diversi e alternativi, e non vanno confusi. I riposi sono ore di permesso giornaliero dentro il primo anno di vita, retribuite al 100% e pensate per la cura quotidiana.
Il congedo parentale, invece, è un periodo di astensione più lungo, con un’indennità di percentuale variabile e una durata che dipende dal genitore. Le due misure non si sommano nella stessa giornata: non si possono usare riposi orari e congedo parentale ad ore nello stesso giorno.
Un altro punto da ricordare è che i riposi sono un diritto non trasferibile e non monetizzabile, mentre il congedo parentale ha regole proprie di fruizione e indennizzo. Scegliere l’uno o l’altro dipende dalle esigenze di cura e dall’organizzazione del lavoro.
Come richiedere i permessi: la domanda passo dopo passo
La procedura cambia a seconda che a chiedere i riposi sia la madre o il padre. In entrambi i casi la domanda va presentata prima dell’inizio del periodo di riposo e comunque non oltre l’anno di prescrizione del diritto.
Per farsi trovare pronta, è utile raccogliere in anticipo i dati del rapporto di lavoro, la documentazione del bambino e le indicazioni su come articolare le ore nella giornata. L’INPS fissa in 55 giorni il termine per definire il provvedimento.

Madri: domanda al datore di lavoro
Le lavoratrici devono presentare la domanda esclusivamente al datore di lavoro. Fanno eccezione le categorie con pagamento diretto da parte dell’INPS, come le lavoratrici agricole e quelle dello spettacolo a termine o saltuarie: in questi casi la domanda va presentata anche alla sede INPS di appartenenza.
Nella richiesta conviene indicare il periodo di fruizione e l’articolazione delle ore, così da concordare per tempo con l’azienda. Se l’articolazione non viene concordata, decide la Direzione Provinciale del Lavoro.
Padri: domanda al datore e all’INPS
I lavoratori padri devono presentare domanda sia al datore di lavoro sia all’INPS. Le modalità sono online: attraverso il servizio dedicato sul sito dell’Istituto, tramite il Contact Center 803 164 (gratuito da rete fissa) o 06 164 164 da mobile, oppure con l’aiuto dei patronati.
Per il padre è quindi opportuno allegare la documentazione che dimostra la condizione prevista dalla norma, per esempio il fatto che la madre non sia lavoratrice dipendente o che non si avvalga dei riposi. La domanda non parte da sola: va sempre attivata.
Termini e prescrizione
La domanda va presentata prima dell’inizio del periodo di riposo. Il diritto si prescrive con l’anno, quindi non si possono far valere riposi di molto tempo prima senza verificare i termini con l’INPS.
La competenza territoriale delle pratiche, per le categorie con pagamento diretto, dipende dalla residenza dell’assicurato. In caso di dubbio, il patronato è il canale più rapido per impostare correttamente la richiesta.
Consigli pratici per organizzare le ore
Prima di presentare domanda, conviene concordare per iscritto con il datore di lavoro l’orario dei riposi. Un accordo chiaro evita incomprensioni e rende più semplice la gestione quotidiana, soprattutto nei primi mesi.
Se allatti o estrai il latte, può aiutarti organizzare la giornata intorno alle poppate: dai un’occhiata alla nostra guida su cosa serve per allattare, con cuscino, reggiseno e poltrona giusti.
Ricorda che durante l’allattamento alcuni farmaci sono compatibili e altri no: in caso di dubbio consulta la guida su farmaci in allattamento e chiedi sempre al medico prima di assumerli.
Infine, tieni a portata di mano i documenti del neonato: dalla nascita servono il codice fiscale del neonato e varie pratiche. Se vivi a Napoli, trovi tutti i passaggi nella guida su codice fiscale del neonato a Napoli.
Cosa fare se il datore non riconosce il diritto
I riposi giornalieri sono un diritto previsto dalla legge, non una concessione aziendale. Se il datore di lavoro li nega senza motivo, la prima mossa è richiedere il riconoscimento per iscritto, citando gli articoli 39 e 40 del D.Lgs. 151/2001.
Se il rifiuto resta, ci si può rivolgere a un patronato, a un sindacato o alla sede INPS competente. Nei casi di mancata conciliazione sull’articolazione delle ore, decide la Direzione Provinciale del Lavoro.
È utile conservare ogni comunicazione scritta con l’azienda e la documentazione della domanda. Il filetto di carte aiuta sia in fase di chiarimento con il datore sia in eventuali passaggi successivi.
Documenti utili per preparare la domanda
Per velocizzare la pratica conviene avere già pronti alcuni dati: i dati del rapporto di lavoro (datore, qualifica, orario settimanale) e le informazioni anagrafiche del bambino. L’orario dichiarato serve a stabilire se spettano due ore o una sola.
Se a chiedere i riposi è il padre, può essere richiesta la documentazione della condizione della madre: per esempio l’attestazione che non è lavoratrice dipendente o che non si avvale dei riposi. È lo stesso principio che vale per la richiesta del codice fiscale, spiegato nella guida su come richiedere il codice fiscale del neonato.
Tieni una copia della domanda consegnata e della ricevuta. In caso di contestazioni o ritardi, avere traccia di date e comunicazioni rende molto più semplice far valere il diritto davanti al datore o all’INPS.
Errori da evitare
Il primo errore è pensare che i permessi siano automatici: vanno sempre richiesti con una domanda, prima dell’inizio del periodo di fruizione. Aspettare l’ultimo momento rischia di far slittare l’avvio dei riposi.
Il secondo è confondere i riposi con il congedo parentale, usandoli nello stesso giorno. I due istituti non si sommano: nella stessa giornata si sceglie l’uno o l’altro.
Il terzo è dare per scontata l’articolazione delle ore senza accordo con l’azienda. È meglio formalizzare per iscritto come si distribuiscono i due periodi di riposo, evitando fraintendimenti con i colleghi e con il responsabile.
Infine, non rimandare la domanda pensando che il diritto “resti aperto per sempre”: il termine di prescrizione è di un anno, quindi è meglio muoversi per tempo.
I punti chiave in sintesi
Se hai poco tempo, ecco una sintesi rapida delle regole principali dei permessi allattamento. Tienile come promemoria e poi verifica sempre i dettagli sul tuo caso con l’INPS o un patronato.
- Chi: madri e padri lavoratori dipendenti, esclusi i domestici. Vale anche per adozione e affidamento.
- Quanto: due ore al giorno con orario pari o superiore a sei ore, una sola ora se l’orario è inferiore.
- Fino a quando: entro il primo anno di vita del bambino (o dall’ingresso in famiglia).
- Quanto spetta: indennità pari alla retribuzione, di norma anticipata dal datore e conguagliata con l’INPS.
- Gemelli: le ore raddoppiano; con asilo nido aziendale si dimezzano.
- Domanda: le madri al datore di lavoro, i padri al datore e all’INPS.
Questa sintesi non sostituisce la procedura formale: serve solo a orientarti prima di parlare con l’azienda o con l’Istituto. I valori e le condizioni possono variare in base al contratto e alla situazione lavorativa.
Domande frequenti sui permessi allattamento
I permessi spettano anche se non allatto al seno?
Sì. I riposi giornalieri servono per la cura del bambino, non per la poppata: spettano anche con allattamento misto o artificiale, purché esistano i requisiti di lavoro dipendente e di figlio nel primo anno di vita.
Posso cumulare le due ore in un’unica uscita?
Sì, i due periodi di riposo sono cumulabili nella giornata. L’articolazione va però concordata con il datore di lavoro, tenendo conto delle esigenze del neonato e dell’organizzazione dell’ufficio.
I permessi allattamento si possono vendere o convertire in denaro?
No. La legge esclude i trattamenti economici sostitutivi: le ore vanno fruite, non convertite in denaro. Non è possibile rinunciarvi per ottenere un importo aggiuntivo in busta paga.
Cosa cambia con i gemelli?
Con un parto gemellare o plurimo le ore raddoppiano: quattro ore al giorno con orario di almeno sei ore. Le ore aggiuntive possono essere utilizzate anche dal padre lavoratore dipendente.
Spettano anche alle lavoratrici autonome?
No, i riposi giornalieri sono riservati ai lavoratori dipendenti. Per le lavoratrici autonome non è previsto questo istituto; può invece usarli il padre dipendente quando ricorrono le condizioni di legge.
Ricorda: i permessi allattamento sono un diritto retribuito e non sostituibile con denaro, con regole precise su ore, casi e domanda. Per il tuo caso specifico affidati ai canali ufficiali INPS o a un patronato, così da presentare la richiesta correttamente e nei tempi giusti.
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